Se il contratto collettivo prevede due differenti periodi di comporto per l'infortunio e per la malattia, l'assenza per malattia subentrata a quella determinata dall'infortunio, fa decorrere un nuovo periodo di comporto.
Nel caso in cui il contratto collettivo preveda due distinti periodi di comporto, uno a valere per l'infortunio e l'altro per la malattia, l'assenza per malattia che subentra, senza soluzione di continuità , all'assenza determinata dall'infortunio, fa cessare il periodo di comporto previsto per l'infortunio, ed inizia, ex novo, un nuovo e diverso periodo di comporto contrattualmente previsto, appunto, per la malattia. Nella fattispecie il riconoscimento da parte dell'Inail dell'infortunio avvenne addirittura dopo che il lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto; la Cassazione ha escluso che la buona fede del datore di lavoro assuma rilievo sul piano dell'accertamento dei presupposti di un licenziamento per superamento del periodo di comporto.