La Corte, ha precisato che la lavoratrice diventata mamma ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità nella stessa unità aziendale di provenienza, oppure in un’altra unità produttiva, ma che sia nell’ambito dello stesso Comune. Pertanto non risulta ingiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, dal momento che il provvedimento espulsivo adottata dal datore di lavoro è privo di legittimità .
Il lavoratore che, assente dal lavoro in permesso ex L. 104/1992, per l’assistenza ad un familiare malato, utilizzi tali permessi in modo non conforme alla legge, può essere legittimamente licenziato, e l’azienda ha il diritto di effettuare controlli a mezzo di agenzia investigativa.
È diritto del lavoratore sospendere il decorso del periodo di comporto con la richiesta di ferie.
La Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento in materia di onere della prova in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Licenizamento collettivo e criteri di scelta
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