Il datore di lavoro, allorquando invia al lavoratore una contestazione disciplinate, è tenuto a consentire al lavoratore stesso di presentare le sue controdeduzioni orali, anche quando il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare è scaduto; sempre che la richiesta di convocazione per la difesa avvenga prima della adozione del provvedimento.
L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che il lavoratore abbia tempo cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare per presentare le proprie giustificazioni; prevede anche che il lavoratore possa presentare tali difese oralmente, previa richiesta scritta. Nella fattispecie l'azienda aveva opposto rifiuto alla sua audizione perchè la richiesta era stata inviata oltre il termine di cinque giorni, anche se l'azienda non aveva ancora staccato il procedimento. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo questo comportamento, ritenendo che il termine di 5 giorni non abbia natura decandenziale: se il lavoratore chiede di essere sentito "nell'arco temporale intercorrente tra il decorso del termine e l'adozione del provvedimento sanzionatorio", si impone "al datore di dar corso al richiesto esercizio del diritto di difesa, nel rispetto, comunque dovuto, del principio del contraddittorio".