Il venir meno dell'incarico dato al lavoratore, a cui siano collegati controprestazioni economiche particolari, comporta la cessazione delle stesse.
I contratto collettivi prevedono che, a fronte di un incarico che comporti forme particolari di lavoro, quali ad esempio, lavoro notturno, a turni, in luoghi o in condizioni disagiate, sia corrisposta al lavoratore una retribuzione o indennità aggiuntive: le cosiddette maggiorazioni della retribuzione ordinaria. Nel caso in cui, per sopravvenuta inutilità di quella prestazione, o comunque nel caso in cui il datore di lavoro "riporti" il lavoratore ad una prestazione ordinaria, le maggiorazioni retributive, collegate, alle particolare prestazione lavorativa, vengono meno.