La Corte di Cassazione ribadisce che il licenziamento per giusta causa si caratterizza, tra gli altri, anche per due principi: la tempestività della contestazione e la sua specificità. Nella fattispecie il datore di lavoro aveva contestato la mancanza al lavoratore dopo cinque anni dal fatto, e aveva utilizzato un linguaggio vago e non circostanziato.
I giudici di secondo grado, riformando la decisione di prime cure, dichiaravano l’illegittimità del licenziamento intimato: a) per la non tempestività della contestazione disciplinare, avvenuta a più di 5 anni di distanza dal fatto; b) per l’incerta incolpazione del lavoratore, dovuta sia alla vaghezza del linguaggio utilizzato che alla mancata specificazione del carattere illecito della condotta, risultando omesso qua-lunque riferimento alle norme asseritamente violate. La Corte di Cassazione, investita della questione, con sentenza n. 10727, depositata il 25 maggio 2015, offre, ancora una volta, il suo punto di vista sulle caratteristiche che contraddi-stinguono le contestazioni disciplinari, a seguito delle quali viene assunto un provvedimento espulsivo. La tempestività della contestazione. La datrice di lavoro aveva contestato il fatto a distanza di cinque anni dal suo verificarsi; si era difesa affermando la tempestività della contestazione posto che era venuta a conoscenza delle operazioni effettuate dal dipendente solo a seguito della notifica del provvedimento penale della Procura della Repubblica per l’apertura di un’indagine per violazione delle norme in materia di auto riciclaggio. La Corte ha ritenuto plausibile l’argomentazione, perché la regola dell’immediatezza della contestazione discipli-nare va intesa a garantire al lavoratore incolpato l’effettiva possibilità di difesa, garanzia che non è lesa laddove il datore di lavoro proceda all’incolpazione solo dopo aver avuto la piena conoscenza dei fatti e la piena convinzione della loro illiceità. Ma sul punto della la genericità della contestazione disciplinare, la Corte ha ribadito che l’esigenza di specificità della contestazione non ha la medesima rigidità richiesta nel processo penale, ma si “uniforma al principio di correttezza vigente nei rapporti contrattuali ed obbedi-sce all’interesse dell’incolpato ad esercitare il diritto di difesa”.