Produzione in giudizio di documenti aziendali da parte del lavoratore, violazione del dovere di fedeltà, esclusione.
Il lavoratore, che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa, non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda. Si tenga conto che l'attore ha il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti. A tal fine può rivelarsi insufficiente la mera indicazione all'Autorità giudiziaria, affinché ne disponga l'esibizione, vuoi perché nel frattempo essi potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti giurisprudenziali all'ordine di esibizione di documenti, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., e art. 94 disp. att. c.p.c.