Il lavoratore che, assente dal lavoro in permesso ex L. 104/1992, per l’assistenza ad un familiare malato, utilizzi tali permessi in modo non conforme alla legge, può essere legittimamente licenziato, e l’azienda ha il diritto di effettuare controlli a mezzo di agenzia investigativa.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui è legittimo il licenziamento del dipendente che utilizzi, seppur parzialmente, i permessi ex L. 104/1992 per scopi personali, dato che il permesso per assistenza a persona disabile, o comunque bisognosa, presuppone, come peraltro appare logico, che ci si obblighi effettivamente a fornirla. Nella fattispecie, in seguito a controlli effettuati da Agenzia investigativa, è risultato che il lavoratore si recava a casa del familiare solo sporadicamente e soltanto per qualche ora. La Corte ha affermato che il datore di lavoro è legittimato a disporre accertamenti, a mezzo di una agenzia investigativa, nei confronti di un lavoratore che utilizza illegittimamente i permessi ex L. 104/92. La Corte ha peraltro affermato che non vi è violazione dell’art. 5 della legge n. 300/70.