La Corte di Cassazione ribadisce che il licenziamento per giusta causa si caratterizza, tra gli altri, anche per due principi: la tempestività della contestazione e la sua specificità. Nella fattispecie il datore di lavoro aveva contestato la mancanza al lavoratore dopo cinque anni dal fatto, e aveva utilizzato un linguaggio vago e non circostanziato.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non ha il potere di sindacare la decisione dell'imprenditore di riorganizzare la propria azienda e conseguentemente di privarsi della collaborazione di alcuni suoi dipendenti, ma il datore di lavoro ha l'onere di dare la prova della effettività di quella organizzazione.
Legittimo il controllo del lavoratore in malattia a mezzo di servizi investigativi privati
I documenti contabili fatti sottoscrivere al lavoratore non costituiscono di per sé prova dell'avveduto pagamento.
Associazione in partecipazione, requisiti per la sua validità
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